L’articolo 190 del Codice della Strada disciplina il comportamento dei pedoni. Qui un interessante articolo denso di informazioni e riferimenti legali, da cui emergono molte cose che numerosi automobilisti non sanno o hanno dimenticato dai tempi della scuola guida:
- I pedoni hanno sempre la precedenza sugli attraversamenti pedonali
- Quando non ci sono o sono a più di 100 metri di distanza, i pedoni possono passare la strada, purché in perpendicolare, più in fretta possibile. Se hanno già iniziato a passare, i veicoli in arrivo devono dare comunque la precedenza e consentire di terminare l’attraversamento
- In caso di investimento di un pedone, si presume la colpa del guidatore del veicolo investitore, con concorso di colpa se si dimostra che il pedone è stato imprudente.
- Se il pedone attraversa sulle strisce ha sempre ragione. Unica eccezione: se l’attraversamento è avvenuto in modo “del tutto straordinario ed imprevedibile”
- Il pedone deve comunque fare la massima attenzione a tutti i veicoli sulla strada, soprattutto se passa lontano dalle strisce, anche quelli che eventualmente sorpassassero altri veicoli che stanno rallentando proprio per dare la precedenza
- L’automobilista deve comunque dare la precedenza al pedone che sta attraversando la strada, anche se fuori delle strisce pedonali, salvo il caso di impossibilità di evitare l’urto
- In prossimità di passaggi pedonali, e in ogni caso in cui i pedoni dimostrano intenzione di attraversare, l’automobilista è tenuto a moderare la velocità e se necessario a fermarsi
- Se il pedone si dimostra indeciso nell’attraversamento, l’automobilista deve prestare ancora più attenzione, perché non può presumere che la strada sia libera o che si fermi per lasciarlo passare, anche se lontani dalle strisce pedonali
- In prossimità di scolaresche si deve sempre rallentare l’andatura del veicolo
- Se un bambino attraversa e viene investito da un veicolo, si presume sempre un elevato livello di responsabilità del guidatore del veicolo
- Il pedone che scende repentinamente dal marciapiede ed invade la carreggiata o la pista ciclabile, facendo cadere un ciclista, è tenuto al risarcimento dei danni. Se il pedone è presente sulla pista in modo visibile, il ciclista deve comunque fare la massima attenzione per non investirlo.
- I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla. Inoltre devono prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani (art 191, comma 3 del Codice della strada)
Da notare che per la mancata precedenza ai pedoni si perdono 8 punti nella patente.
Ogni anno 600 pedoni vengono uccisi in Italia, principalmente per colpa degli automobilisti.